LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 11-07-2002
REGIONE LAZIO

“Tutela del gioco infantile e disciplina delle ludoteche”

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 21
del 30 luglio 2002
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8  

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGINALE


Promulga



La seguente legge:

ARTICOLO 2

 

(Caratteristiche delle ludoteche)
1. La ludoteca è uno spazio polifunzionale protetto, destinato ai 
minori di età compresa fra i tre ed i diciassette anni, dove 
vengono svolte attività ludico-ricreative, educative e culturali, 
individuali e di gruppo, ed ha lo scopo di favorire la 
socializzazione, la capacità creativa ed espressiva, l’educazione 
all’autonomia ed alla libertà di scelta dei minori.
                    2. Le attività di cui al comma 1, articolate per fasce di età, 
devono favorire lo sviluppo psicologico, relazionale e cognitivo 
dei minori tramite il gioco, l’animazione ludica, il prestito ed il 
riciclaggio dei giocattoli, il laboratorio, i campi scuola 
ludico-ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, 
l’educazione all’integrazione multiculturale.
                    3. La ludoteca deve essere posta, di norma, al piano terra, 
priva di barriere architettoniche, e deve essere provvista di:
a) servizi igienici adeguati alle diverse età;
b) un’area accoglienza e aree riservate per le attività delle 
diverse fasce di età;
c) uno spazio minimo all’interno di quattro metri quadrati per 
utente;
d) uno spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività 
esterne;
e) un’area per la permanenza dei genitori;
f) un’area separata per i servizi amministrativi.

indice Lazio